Ora di religione: come funziona l'esonero e quali sono i termini
Come è noto dal 1984 frequentare l’ora settimanale di religione cattolica nelle scuole non è più obbligatorio. La scelta se avvalersi o meno di tale insegnamento, presente in tutte le scuole di ogni ordine e grado (escluse le università) è libera. Serve però richiedere l’esonero entro i termini temporali concessi, o almeno così sembrava fino a una sentenza del TAR del 3/12/2022.
Al posto dell’ora di religione è possibile svolgere altre attività di studio o eventualmente non frequentare la scuola. Ciò dipende sia dalla disponibilità dei docenti che dall’orario.
IRC: insegnamento della religione cattolica
La scelta di avvalersi o meno di questo insegnamento avviene all’inizio di ogni ciclo scolastico. Ovvero: al momento dell’ingresso alla scuola materna, in prima elementare, in prima media e in prima superiore. La scelta fatta vale non solo per l’anno di ingresso ma anche per i successivi. Se richiesto l’opzione esercitata può essere modificata entro l’iscrizione per l’anno dopo.
Chi decide di frequentare le ore di religione cattolica accetta questo insegnamento come disciplina curricolare. Quindi lo studente riceve anche le relative valutazioni che vengono inserite in pagella. Occorre inoltre precisare che l’IRC è un insegnamento facoltativo ma non opzionale perché è comunque previsto dalla scuola.
Solitamente per la scuola primaria ci sono 2 ore settimanali di religione cattolica mentre si scende a una quando si passa alla scuola secondaria. Non va confusa, come spesso accade, con l’attività catechistica perché formulata per essere una materia scolastica indirizzata anche a persone non credenti.
Per essere qualificati per l’IRC nella scuola secondaria di 1° e 2° grado gli insegnanti devono possedere almeno il titolo accademico chiamato Baccalaureato. Per conseguirlo occorre aver frequentato un’Università Pontificia e si ottiene con il ciclo di 3 anni. Chi prosegue con il 2° ciclo di 2 anni ottiene la Licenza (una specie di laurea magistrale).
Richiesta di esonero
La scelta che lo studente o la famiglia compiono relativamente all’insegnamento della religione cattolica non ha effetto discriminante. Inoltre il fatto che una classe abbia più o meno alunni che frequentano l’IRC non porta a variazioni sulla sua collocazione a livello di orario. Spesso infatti l’ora può presentarsi a metà della mattinata anziché all’inizio o alla fine.
Anche se è possibile eventualmente apportare variazioni per gli anni successivi: il 1° anno contattando la segreteria; in corso d’anno non sono ammesse modifiche. Dunque chi avesse cambiato idea dopo qualche settimana di scuola dovrà attenersi alla scelta effettuata al momento dell’iscrizione.
La sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, Brescia, n. 1232/2022 però è esemplare. Essa infatti ha annullato il diniego di un preside verso una richiesta di esonero per religione cattolica arrivata oltre il termine. Una sentenza che ha ribadito l’importanza di garantire la libertà di culto a prescindere.
Si tratta di un diritto che oltretutto è espresso chiaramente anche nella Costituzione Italiana con il principio della laicità dello stato. Non si vuole infatti in alcun modo forzare nella scelta. Invece è possibile pensare di prevedere delle attività didattiche alternative per chi si avvale dell’esonero. Un modo per mantenere gli studenti occupati e non privilegiarli.
La didattica alternativa alla religione cattolica
Non è prevista una vera a e propria materia per sostituire l’IRC, ma gli studenti che si ritrovano un’ora o due libere hanno la possibilità di svolgere comunque una formazione. Si tratta di attività che vengono predisposte all’inizio dell’anno dal Collegio dei docenti, entro il 1° mese di scuola.
La norma dispone che ciò che gli alunni svolgono durante queste ore non preveda lo svolgimento del programma di altre materie. Questo infatti avvantaggerebbe gli studenti con l’esonero dalla religione cattolica. Si può solo prevedere eventualmente una forma di studio assistito con un docente di sorveglianza.
Le attività didattiche alternative possono essere soggette a valutazione anche se non risultano come disciplina scolastica a tutti gli effetti. Solitamente si trattano argomenti di educazione civica per la scuola primaria e secondaria di 1° grado. In alcuni casi anche approfondimenti attinenti a Filosofia per i licei.