Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): formazione anche per il personale scolastico
Ogni istituto scolastico, come le altre realtà lavorative, ha un proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Scopriamo di cosa si occupa il RLS e quale corso viene erogato per questa figura professionale.
Chi è il RLS
- può accedere a tutti i luoghi della scuola e ai documenti che concernono la gestione della sicurezza;
- deve essere consultato rispetto a tutti i protocolli di sicurezza scolastica;
- promuove proposte avanzate dai lavoratori o proprie riguardo ai temi della sicurezza sul lavoro;
- partecipa alle riunioni con i responsabili di sicurezza e interagisce con costoro e con le autorità esterne di controllo.
Di cosa si occupa il RLS
- valutazione dei rischi;
- elezione del responsabile e degli addetti ai servizi di prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- organizzazione della formazione.
- visionare la documentazione aziendale riferite alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione;
- ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- individuare, elaborare e attuare delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- farsi promotore di attività di formazione e informazione del personale;
- formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipare alle riunioni periodiche;
- fare proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avvisare il Dirigente Scolastico e/o il suo staff dirigenziale rispetto ai rischi individuati nella scuola nel corso della sua attività;
- fare ricorso alle autorità competenti ove ritenga che le misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate dal dirigente scolastico non siano idonee;
- gestire infortuni e malattie professionali già incorse o a rischio;
- verificare che la valutazione dei rischi ad opera dei soggetti preposti sia svolta nel migliore dei modi.
Formazione
Il RLS ha diritto a una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, nonché a un aggiornamento annuale. Questa gli consente di decidere tutto ciò che concerne la definizione dei differenti protocolli di sicurezza da adottare e già adottati.
Le modalità, la durata e i contenuti della formazione sono previsti dall’articolo 37 c.11 D.lgs 81/2008. In base ad esso il soggetto designato deve apprendere:
- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.
La formazione sicurezza sul lavoro è obbligatoria per tutti i dipendenti (insegnanti, dirigenti scolastici, RLS, collaboratori scolastici, addetti antincendio e addetti primo soccorso). La durata del corso per RLS è di 32 ore con aggiornamento annuale di 4 o 8 ore in base al livello di rischio dell’attività lavorativa: 4 per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore se l’azienda conta più di 50 dipendenti. L’unico requisito per accedere al corso è la nomina a neoeletto RLS aziendale.
Nomina ed elezione
Ogni istituto scolastico elegge un proprio RLS, da scegliere in base al numero totale dei lavoratori tra i membri delle rappresentanze sindacali. La sua elezione è infatti assegnata dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali (RSU). Essi devono produrre una dichiarazione nei casi di:
- riconferma del RLS uscente;
- designazione di un RLS diverso da quello uscente, che deve essere comunicata dal dirigente scolastico all’INAIL;
- mancata individuazione di un soggetto disponibile a ricoprire il ruolo.
La sua presenza, come abbiamo visto precedentemente, è un diritto dei lavoratori, non un obbligo. Di conseguenza un istituto scolastico può scegliere di non avere questa figura al suo interno. In quest’ultimo caso il dirigente scolastico deve conservare la documentazione che attesti che le RSU non hanno eletto alcun componente.
Nel caso in cui il mandato del RLS sia scaduto, il rappresentante può restare in carica fino a quando non viene eletto un nuovo deputato. Questo succede per evitare che i lavoratori rimangano sprovvisti di un rappresentante per la sicurezza in attesa della nuova nomina.
Come abbiamo visto insieme, il RLS è un intermediario tra il personale scolastico, di cui è il portatore d’interessi, e il comparto dirigenziale in materia di sicurezza. L’obiettivo è quello di integrare le conoscenze dell’ambiente lavorativo nella elaborazione delle strategie di sicurezza per poter adottare interventi e pianificazioni efficaci.