I requisiti per chiedere l'aspettativa non retribuita
L’aspettativa non retribuita è una soluzione che permette ai lavoratori di affrontare esigenze personali, familiari o professionali senza però rischiare di compromettere il proprio impiego. Questo congedo non retribuito viene regolamentato, nel nostro Paese, da specifiche leggi, oltre che dai CCNL di categoria. In sostanza, consente di assentarsi dal lavoro senza ricevere stipendio, mantenendo però il posto e il rapporto di lavoro.
Ma come comportarsi quando un dipendente avanza richiesta di aspettativa non retribuita? E, soprattutto, quali assenze possono rientrare in questa fattispecie e quali, invece, no?
Spesso questo genere di aspettativa genera incertezza: in questa guida cercheremo di fare il punto della situazione.
Aspettativa non retribuita: cos’è
Iniziamo a chiarire la situazione con una definizione.
L’aspettativa non retribuita indica un periodo di assenza dal lavoro senza percezione di salario o stipendio. Questo tipo di assenza è concesso per determinate esigenze:
- motivi familiari (come malattia di un familiare o assistenza a persone non autosufficienti)
- motivazioni personali (tra le quali esigenze di crescita professionale, progetti di studio, viaggi di lungo termine)
- necessità di congedo per eventi straordinari (come emergenze o situazioni impreviste).
A differenza di altri tipi di permessi retribuiti o dalle ferie, in questi specifici casi assentarsi dal lavoro implica una sospensione della retribuzione e di alcuni benefici contrattuali.
Tuttavia, il dipendente continua a far parte dell’organico aziendale e conserva il diritto di rientrare nel suo ruolo al termine del periodo previsto.
Quando il datore di lavoro avrà accettato il periodo di aspettativa, il dipendente non potrà svolgere alcun tipo di lavoro o mansione. Lo svolgimento di attività lavorative in aspettativa non retribuita è consentito, infatti, solo previa autorizzazione da parte del datore di lavoro. Anche il lavoro occasionale o saltuario andrà necessariamente autorizzato con documento scritto.
Durante il periodo di astensione al lavoro, il dipendente non ha diritto al versamento dei contributi previdenziali.
Congedo non retribuito: chi può richiederlo
Nel nostro Paese, l’aspettativa non retribuita come anticipato viene regolamentata sia da leggi nazionali, sia dai Contratti Collettivi di settore. Le norme di riferimento in merito sono la Legge n. 53/2000, il Decreto Ministeriale n. 278/2000 e la Legge n. 20/1970.
Generalmente possono accedere al congedo non retribuito sia i dipendenti del settore pubblico, sia quelli impiegati nella Pubblica Amministrazione.
In entrambi i casi, sarà necessario avanzare richiesta in anticipo, e con il dovuto preavviso, motivando la domanda con i dovuti riferimenti di legge. In alternativa, ci si potrà riferire al CCNL di settore.
Inoltre, se la richiesta dovesse essere rigettata, la PA o il datore di lavoro privato dovranno fornire adeguate motivazioni.
I casi per assentarsi dal lavoro: cosa prevede la normativa
Vediamo ora, caso per caso, quando è concesso assentarsi dal lavoro mediante aspettativa non retribuita. Per iniziare con un discorso generale, come abbiamo anticipato, questa opportunità viene di solito concessa per gravi motivi familiari o personali.
Questi sono i casi per assentarsi dal lavoro pur mantenendo il diritto al posto secondo quanto previsto dalla legge:
- motivi personali
- formazione
- dottorato
- tossicodipendenza
- volontariato
- svolgimento di cariche pubbliche
Innanzitutto, l’aspettativa non retribuita viene concessa al dipendente in tutti quei casi in cui il lavoratore ha bisogno di un permesso, ma il motivo non rientra tra quelli contemplati dai ROL.
Si può inoltre richiedere per gravi motivi familiari, quando questi non rientrano nella casistica di malattia, maternità o altri permessi retribuiti. È necessario non confondere questa casistica con quella che risponde alla Legge 104. Anche attività formative, come quelle necessarie per conseguire un diploma di maturità o una laurea, possono dare diritto all’aspettativa non retribuita. In questo caso, il lavoratore ha diritto ad un massimo di 11 mesi, continui o frazionati.
Diverso, invece, il periodo di congedo retribuito per conseguire un eventuale dottorato. Questa opportunità è prevista solo per i lavoratori della Pubblica Amministrazione.
La possibilità di richiedere l’aspettativa non retribuita è prevista anche per eventuale tossicodipendenza o per svolgere attività di volontariato. Se il lavoratore ha problemi con le droghe, il mantenimento del posto del lavoro gli spetta di diritto, ma solo previa certificazione da parte di un SERT.
Per le attività di volontariato, invece, bisogna far riferimento al CCNL di settore. Di base, è possibile richiedere fino a 30 giorni consecutivi, e un massimo di 90 giorni totali per anno.
Infine, quando un lavoratore viene eletto al parlamento (europeo o italiano) o diviene membro del consiglio regionale, l’aspettativa non retribuita spetta per tutta la durata del mandato. Le cariche politiche locali, invece, danno diritto permessi retribuiti, con limite di 24 ore mensili.
La richiesta di aspettativa non retribuita
Per avanzare una richiesta di aspettativa non retribuita, è necessario seguire una procedura specifica che, sebbene possa variare tra aziende e settori, prevede alcuni passaggi comuni.
Il lavoratore non dovrà contattare l’INPS, né alcun altro ente: la documentazione andrà presentata al datore di lavoro.
È consigliabile, ovviamente, presentare una richiesta scritta, da allegare ai documenti che attestino l’effettiva necessità di astensione dal lavoro. Si consiglia al lavoratore di presentare i documenti e la richiesta mediante raccomandata con ricevuta A/R o mediante PEC indirizzata al datore di lavoro.
Quest’ultimo dovrà poi aver cura di verificare l’eventuale documentazione, che servirà per accogliere (o, eventualmente, rigettare) la richiesta.
Interruzione, durata e negazione
Per quanto concerne l’eventuale interruzione dell’aspettativa non retribuita, questa avviene se le motivazioni addotte al momento della richiesta vengono meno.
Il datore di lavoro o il reparto HR, in questo caso, non dovranno firmare o compilare nessun documento ufficiale. Basta la semplice comunicazione diretta o via e-mail per sospendere il periodo di astensione dal lavoro.
La durata del congedo non retribuito varia a seconda delle necessità del dipendente e degli accordi con il datore di lavoro. In generale, comunque, il periodo di astensione dal lavoro non può superare i due anni. Tale termine può essere sfruttato sia in maniera frazionata che continuativa, ed è valido per l’intera vita lavorativa del lavoratore.
Ricordiamo, infine, che il datore di lavoro non è necessariamente tenuto ad accettare la richiesta, da parte del dipendente, di assentarsi dal lavoro senza retribuzione.
La richiesta di aspettativa non retribuita può essere negata qualora i motivi addotti non siano legittime.