Graduatorie permanenti provinciali (prima fascia) del personale ATA: domande di aperte dal 10 al 30 maggio
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota n. 55934 del 19.04.2024 relativa all’indizione dei concorsi ATA 24 mesi per soli titoli.
Le domande per l’aggiornamento delle Graduatorie ATA 24 mesi 2024 potranno essere presentate dalle ore 9 del 10 maggio alle ore 14 del 30 maggio 2024, esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale Istanze on Line (POLIS).
I bandi regionali per l’aggiornamento delle Graduatorie ATA 24 mesi dovranno essere pubblicati entro il 9 maggio 2024 da ciascun Ufficio Scolastico Regionale.
Le graduatorie risultanti saranno utilizzate nell’anno scolastico 2024-25 per i ruoli e le supplenze.
Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi: la nota del MIM
Il 19 aprile 2024, con la nota n. 55934, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha invitato gli USR a bandire concorsi per aggiornare le graduatorie permanenti provinciali del personale ATA, mirati ai profili professionali delle ex aree A e B.
Escluse la Regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, che organizzano autonomamente i loro concorsi.
Le nuove graduatorie ATA valide per 24 mesi, per l’anno scolastico 2024/2025, sostituiranno le attuali (graduatorie ATA 24 mesi 2023/2024) seguendo la nuova classificazione dei profili professionali ATA stabilita dal nuovo contratto scuola CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, che ha rinnovato le aree A e B introducendo le nuove figure dei Collaboratori, degli Operatori e degli Assistenti.
Nei bandi di concorso, gli USR devono prevedere la possibilità per gli aspiranti di dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei.
Inoltre, i bandi devono consentire la dichiarazione con riserva del servizio prestato successivamente alla presentazione della domanda ATA 24 mesi, con la possibilità di sciogliere la riserva a partire dal 16 giugno 2024 e acquisire a pieno titolo il servizio effettivamente svolto.
Validità del servizio civile per le Graduatorie ATA 24 mesi 2024
La nota ministeriale specifica che il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva è valutabile come servizio presso enti pubblici e attribuisce il medesimo punteggio previsto dalla tabella di valutazione dei titoli per il servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.
Per non perdere l’opportunità di aggiornare la tua posizione nelle Graduatorie ATA 24 mesi consigliamo di tenere d’occhio la pubblicazione dei bandi regionali entro il 9 maggio 2024, quindi preparasi a presentare la domanda dal 10 al 30 maggio.
È possibile dichiarare i servizi svolti fino al 30 giugno 2024 e che il servizio civile volontario è valido ai fini del punteggio.
Come inoltrare la domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie ATA 24 mesi
Per aggiornare le graduatorie del personale ATA per il 2024, le domande devono essere presentate online attraverso il servizio POLIS – Presentazione On Line delle IStanze, disponibile sul sito del MIM (precedentemente noto come MIUR). È necessario avere le credenziali SPID o CIE per compilare e inviare le domande.
Chi ha chiesto di essere rimosso dalle graduatorie permanenti provinciali per iscriversi nelle graduatorie ATA di terza fascia di un’altra provincia, può fare domanda per entrare nelle graduatorie permanenti provinciali della provincia di nuova iscrizione.
Dopo l’assegnazione dei codici meccanografici alle scuole della Provincia di BAT, chi è attualmente nelle graduatorie di Bari e Foggia può scegliere se entrare nella graduatoria della Provincia di BAT o rimanere in quelle attuali. Chi non aggiorna la domanda, resterà nella graduatoria dell’Ambito Territoriale di Bari o Foggia.
Requisiti essenziali per l’ammissione al concorso
Sui requisiti la nota ricorda:
“2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.
Anzianità di almeno 2 anni: requisito essenziale per le 24 mesi ATA
Ulteriore requisito essenziale per le 24 mesi ATA: aver svolto 24 mesi di servizio.
Il punto 2.2 dell’articolo 2 dell’OM 21/2009:
a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;
b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);
c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;
d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.